Art. 1
Periodo di riferimento dell'indice
In vigore dal 11 nov 2015
L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1708/2005 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
Periodo di riferimento dell'indice
1. Il periodo di riferimento comune dell'indice per gli IPCA è fissato a 2015 = 100. Questo nuovo periodo di riferimento dell'indice è utilizzato per le serie storiche complete di tutti gli indici e sottoindici IPCA, iniziando con la pubblicazione degli IPCA relativi al mese di gennaio 2016.
2. Qualsiasi ulteriore sottoindice da integrare negli IPCA è raccordato in dicembre di un determinato anno al livello di 100 punti dell'indice ed è utilizzato a partire dal mese di gennaio, incluso, dell'anno successivo.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2015:2010:oj#art-1