Art. 3
Esenzioni de minimis
In vigore dal 22 ott 2015
Esenzioni de minimis
1. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati i seguenti quantitativi:
a)
per la sogliola e l'eglefino combinati, fino ad un massimo del 2 % del totale annuo delle catture di scampo, sogliola ed eglefino nell'ambito delle attività di pesca dello scampo effettuate nella divisione CIEM IIIa da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB e TBN) con dimensioni di maglia uguali o superiori a 70 mm, dotate di una griglia di selezione delle specie con spazio tra le sbarre di 35 mm al massimo;
b)
per la sogliola, fino ad un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate nella divisione CIEM IIIa, nella sottozona IV e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa da pescherecci che utilizzano tramagli e reti da imbrocco (GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF);
c)
per la sogliola di taglia inferiore a 19 cm, fino ad un massimo del 3,7 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate nella zona meridionale del Mare del Nord (sottozona CIEM IV a sud di 55/56°N) da pescherecci che utilizzano sfogliare (TBB) con dimensioni di maglia di 80-90 mm;
d)
per la sogliola di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, fino a un massimo del 7 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate nella sottozona CIEM IV da pescherecci che utilizzano sfogliare (TBB) con dimensioni di maglia comprese tra 80 mm e 119 mm, con una dimensione di maglia maggiore nell'avansacco delle sfogliare;
e)
per lo scampo di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, fino a un massimo del 6 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate nella sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB, TBN, OTT, TB) con dimensioni di maglia comprese tra 80 mm e 99 mm.
2. Entro il 30 aprile 2016, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nel Mare del Nord presentano alla Commissione informazioni scientifiche supplementari a sostegno dell'esenzione di cui al paragrafo 1, lettera c).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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