Art. 2
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza
In vigore dal 22 ott 2015
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza
1. L'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza si applica alle seguenti catture di scampo:
a)
catture con nasse (FPO);
b)
catture nella divisione CIEM IIIa con reti a strascico (OTB e TBN) con dimensioni di maglia di almeno 70 mm e dotate di una griglia di selezione delle specie con spazio tra le sbarre di 35 mm al massimo; e
c)
catture nella divisione CIEM IIIa con reti a strascico (OTB e TBN) con dimensioni di maglia di almeno 90 mm e dotate di un pannello superiore con dimensioni di maglia di almeno 270 mm (maglie a losanga) o di almeno 140 mm (maglie quadrate).
2. Gli scampi catturati secondo le modalità di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), sono rilasciati immediatamente nella zona di cattura.
3. Entro il 30 aprile 2016, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nel Mare del Nord presentano alla Commissione informazioni scientifiche supplementari a sostegno dell'esenzione di cui al paragrafo 1, lettera b).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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