Art. 3
Esenzioni de minimis
In vigore dal 12 ott 2015
Esenzioni de minimis
1. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati i seguenti quantitativi:
a)
per la sogliola (Solea solea), fino ad un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che praticano la pesca diretta di tale specie nelle divisioni CIEM VIIIa e VIIIb con sfogliare (codice dell'attrezzo: TBB) e reti a strascico (codici degli attrezzi: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT e TX);
b)
per la sogliola (Solea solea), fino ad un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che praticano la pesca diretta di tale specie nelle divisioni CIEM VIIIa e VIIIb con tramagli e reti da imbrocco (codici degli attrezzi: GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR e GEN);
c)
per il nasello (Merluccius merluccius), fino a un massimo del 7 % nel 2016 e nel 2017 e fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che praticano la pesca diretta di tale specie nelle sottozone CIEM VIII e IX con reti da traino (codici degli attrezzi: OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX e SV).
2. Entro il 1o maggio 2016, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nelle acque sudoccidentali presentano alla Commissione dati supplementari relativi ai rigetti e ogni altra informazione scientifica pertinente a sostegno dell'esenzione di cui al paragrafo 1, lettera c). Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta tali dati e tali informazioni entro il 1o settembre 2016.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2015:2439:oj#art-3