Art. 2
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza
In vigore dal 12 ott 2015
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza
1. Nel 2016, l'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza si applica allo scampo (Nephrops norvegicus) catturato con reti da traino [codici degli attrezzi (2): OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT e TX] nelle sottozone CIEM VIII e IX.
2. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto nelle acque sudoccidentali presentano, entro il 1o maggio 2016, ulteriori informazioni scientifiche a sostegno dell'esenzione di cui al paragrafo 1. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta le informazioni scientifiche fornite entro il 1o settembre 2016.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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