Art. 2
Disposizioni di rettifica
In vigore dal 30 set 2015
Disposizioni di rettifica
Il regolamento delegato (UE) 2015/35 è così rettificato:
1.
all'articolo 73, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«Gli aspetti di cui all'articolo 72 sono quelli di cui alle lettere da a) a i) o quelli di cui alla lettera j):»;
2.
l'articolo 170 è così rettificato:
a)
al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
un calo istantaneo pari al 22 % del valore degli strumenti di capitale di tipo 1 corrispondenti alle attività di cui all'articolo 304, paragrafo 1, punto i), della direttiva 2009/138/CE;»;
b)
al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
pari al 22 % del valore degli strumenti di capitale di tipo 2 corrispondenti alle attività di cui all'articolo 304, paragrafo 1, punto i), della direttiva 2009/138/CE;»;
3.
l'articolo 176 è così rettificato:
a)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Alle obbligazioni o ai prestiti per i quali è disponibile una valutazione del merito di credito emessa da un'ECAI prescelta si attribuisce un fattore di rischio stressi
che dipende dalla classe di merito di credito e dalla durata modificata duri
dell'obbligazione o del prestito i conformemente alla seguente tabella:
Classe di merito di credito
0
1
2
3
4
5 e 6
Durata
(dur
i)
stressi
ai
bi
ai
bi
ai
bi
ai
bi
ai
bi
ai
bi
Fino a 5
bi · duri
-
0,9 %
—
1,1 %
—
1,4 %
—
2,5 %
—
4,5 %
—
7,5 %
Più di 5 e fino a 10
ai
+ bi
· (duri
– 5)
4,5 %
0,5 %
5,5 %
0,6 %
7,0 %
0,7 %
12,5 %
1,5 %
22,5 %
2,5 %
37,5 %
4,2 %
Più di 10 e fino a 15
ai
+ bi
· (duri
– 10)
7,0 %
0,5 %
8,5 %
0,5 %
10,5 %
0,5 %
20,0 %
1,0 %
35,0 %
1,8 %
58,5 %
0,5 %
Più di 15 e fino a 20
ai
+ bi
· (duri
– 15)
9,5 %
0,5 %
11 %
0,5 %
13,0 %
0,5 %
25,0 %
1,0 %
44,0 %
0,5 %
61,0 %
0,5 %
Più di 20
min[ai
+ bi
· (duri
– 20);1]
12,0 %
0,5 %
13,5 %
0,5 %
15,5 %
0,5 %
30,0 %
0,5 %
46,6 %
0,5 %
63,5 %
0,5 %»
b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Alle obbligazioni e ai prestiti per i quali non è disponibile una valutazione del merito di credito emessa da un'ECAI prescelta e per i quali i debitori non hanno costituito una garanzia collaterale che soddisfa i criteri di cui all'articolo 214 si attribuisce un fattore di rischio stressi
che dipende dalla durata duri
dell'obbligazione o del prestito i conformemente alla seguente tabella:
Durata (dur
i)
stressi
Fino a 5
3 % · duri
Più di 5 e fino a 10
15 % + 1,7 % · (duri
– 5)
Più di 10 e fino a 20
23,5 % + 1,2 % · (duri
– 10)
Più di 20
min(35,5 % + 0,5 % · (duri
– 20);1)»
4.
all'articolo 179, il paragrafo 1 è così rettificato:
a)
la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Il requisito patrimoniale SCRcd per il rischio di spread relativo a derivati su crediti diversi da quelli di cui al paragrafo 3 è uguale al più elevato tra i seguenti requisiti patrimoniali:»;
b)
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
la perdita di fondi propri di base che deriverebbe da un incremento istantaneo in termini assoluti dello spread di credito degli strumenti sottostanti ai derivati su crediti;»;
5.
all'articolo 192, la formula di cui al paragrafo 2, comma 5, è sostituita dalla seguente:
«
LGD = max(90 % · (Recoverables + 50 % · RMre
) – F′ · Collateral;0)»;.
6.
all'articolo 218, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Quando le imprese di assicurazione o di riassicurazione hanno concluso numerosi contratti di riassicurazione dell'eccesso di perdite che singolarmente soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2, lettera d), e collettivamente soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), la combinazione di tali contratti è considerata un unico contratto di riassicurazione dell'eccesso di perdite riconoscibile.»;
7.
all'articolo 296, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. La relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria comprende informazioni sulle aree di cui all'articolo 263 in osservanza degli obblighi di comunicazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo.»;
8.
all'articolo 317, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. I dati statistici annuali aggregati riguardanti le imprese e i gruppi vigilati di cui all'articolo 316 sono pubblicati per ogni anno civile entro tre mesi dalla data alla quale le imprese con esercizio finanziario che termina il 31 dicembre sono tenute ai sensi dell'articolo 312, paragrafo 1, lettera c), a trasmettere modelli quantitativi annuali. Le informazioni riguardanti le autorità di vigilanza sono messe a disposizione entro quattro mesi dopo il 31 dicembre di ogni anno civile.»;
9.
all'articolo 330, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per valutare se determinati fondi propri ammissibili per la copertura del requisito patrimoniale di solvibilità di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata, di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata di un paese terzo, di una società di partecipazione assicurativa o di una società di partecipazione finanziaria mista non possono essere resi effettivamente disponibili per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo, le autorità di vigilanza prendono in considerazione tutti i seguenti elementi:
a)
se l'elemento dei fondi propri è soggetto a obblighi legali o regolamentari che ne limitano la capacità di assorbire tutti i tipi di perdite ovunque esse insorgano all'interno del gruppo;
b)
se sussistono obblighi legali o regolamentari che limitano la trasferibilità di attività a un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione;
c)
se non sarebbe possibile rendere disponibili tali fondi propri per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo entro un termine massimo di 9 mesi;
d)
se, in caso di applicazione del metodo 2, l'elemento dei fondi propri non soddisfa i requisiti di cui agli articoli 71, 73 e 77; ai fini di detti articoli, per «requisito patrimoniale di solvibilità» si intendono sia il requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa partecipata che ha emesso l'elemento dei fondi propri, sia il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo.»
10.
all'articolo 375, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa o le società di partecipazione finanziaria mista trasmettono all'autorità di vigilanza del gruppo le informazioni di cui al paragrafo 1 entro 26 settimane dalla data di riferimento del bilancio di apertura di cui all'articolo 314, paragrafo 1, lettera a).»;
11.
l'allegato XVII è rettificato come indicato nell'allegato I del presente regolamento;
12.
l'allegato XVIII è rettificato come indicato nell'allegato II del presente regolamento;
13.
l'allegato XXI è rettificato come indicato nell'allegato III del presente regolamento.
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