Art. 1
Disposizioni modificative
In vigore dal 30 set 2015
Disposizioni modificative
Il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione è così modificato:
1.
all', sono inseriti i seguenti punti 55 bis e 55 ter:
«55 bis “attività infrastrutturali”: strutture fisiche o impianti, sistemi e reti che forniscono o sostengono servizi pubblici essenziali;
55 ter “entità responsabile del progetto infrastrutturale”: entità che può svolgere solo le funzioni di possedere, finanziare, sviluppare o gestire attività infrastrutturali, la cui fonte primaria di pagamento ai detentori del debito e agli investitori in strumenti di capitale è costituita dal reddito generato dalle attività finanziate;»
2.
l'articolo 13 è così modificato:
a)
al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
imprese che sono escluse dall'ambito della vigilanza di gruppo a norma dell'articolo 214, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE;»
b)
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Quando sono soddisfatti i criteri di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del presente regolamento e l'uso dei metodi di valutazione di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), non è possibile, le partecipazioni in imprese partecipate possono essere valutate in base al metodo di valutazione che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione utilizza per la preparazione del bilancio d'esercizio o consolidato. In tali casi l'impresa partecipante deduce dal valore dell'impresa partecipata il valore dell'avviamento e di altre attività immateriali che sarebbero valutate pari a zero conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, del presente regolamento.»;
3.
all'articolo 68, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nonostante i paragrafi 1 e 2, le imprese di assicurazione e di riassicurazione non deducono partecipazioni di tipo strategico di cui all'articolo 171 e incluse nel calcolo della solvibilità di gruppo sulla base del metodo 1 di cui all'allegato I della direttiva 2002/87/CE o sulla base del metodo 1 di cui all'articolo 230 della direttiva 2009/138/CE.»;
4.
al titolo I, capo V, sezione 5, è inserita la seguente sottosezione 1 bis:
«Sottosezione 1 bis
Investimenti infrastrutturali ammissibili
Articolo 164 bis
Investimenti infrastrutturali ammissibili
1. Ai fini del presente regolamento, gli investimenti infrastrutturali ammissibili comprendono gli investimenti in un'entità responsabile del progetto infrastrutturale che soddisfa i seguenti criteri:
a)
l'entità responsabile del progetto infrastrutturale è in grado di adempiere le proprie obbligazioni finanziarie sotto stress continui, pertinenti per il rischio inerente al progetto;
b)
i flussi di cassa generati dall'entità responsabile del progetto infrastrutturale per i detentori del debito e gli investitori in strumenti di capitale sono prevedibili;
c)
le attività infrastrutturali e l'entità responsabile del progetto infrastrutturale sono disciplinate da un quadro contrattuale che assicura ai detentori del debito e agli investitori in strumenti di capitale un elevato grado di protezione, che comprende le tutele seguenti:
a)
se le entrate dell'entità responsabile del progetto infrastrutturale non sono finanziate da pagamenti da parte di un numero elevato di utenti, il quadro contrattuale include disposizioni che tutelino in modo efficace i detentori del debito e gli investitori in strumenti di capitale contro le perdite derivanti dalla cessazione del progetto ad opera della parte che si impegna ad acquistare i beni o servizi forniti dall'entità responsabile del progetto infrastrutturale;
b)
l'entità responsabile del progetto infrastrutturale dispone di sufficienti riserve o di altri dispositivi finanziari per coprire i finanziamenti di emergenza e il fabbisogno di capitale di esercizio del progetto.
Se gli investimenti consistono in obbligazioni o prestiti, il quadro contrattuale comprende anche quanto segue:
i)
i detentori del debito beneficiano nella misura consentita dalla legge applicabile di garanzie in tutte le attività e in tutti i contratti necessari per realizzare il progetto;
ii)
ai detentori del debito sono concessi in garanzia strumenti di capitale tali che essi siano in grado di assumere il controllo dell'entità responsabile del progetto infrastrutturale prima dell'inadempimento;
iii)
è limitato l'uso dei flussi di cassa operativi netti dopo i pagamenti obbligatori generati dal progetto a fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni debitorie;
iv)
restrizioni contrattuali sulla capacità dell'entità responsabile del progetto infrastrutturale di svolgere attività che possono ledere gli interessi dei detentori del debito, che prevedano tra l'altro che non può essere emesso nuovo debito senza il consenso dei detentori del debito esistenti;
d)
nel caso di investimenti in forma di obbligazioni o prestiti, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione può dimostrare all'autorità di vigilanza che essa è in grado di mantenere l'investimento fino alla scadenza;
e)
nel caso di investimenti in forma di obbligazioni per cui non è disponibile una valutazione del merito di credito emessa da un'ECAI prescelta, lo strumento di investimento è di rango superiore (senior) rispetto a tutti gli altri crediti diversi da quelli di legge e dai crediti delle controparti in derivati;
f)
nel caso di investimenti in forma di strumenti di capitale, obbligazioni o prestiti per cui non è disponibile una valutazione del merito di credito emessa da un'ECAI prescelta, sono soddisfatti i seguenti criteri:
i)
le attività infrastrutturali e l'entità responsabile del progetto infrastrutturale sono ubicate in paesi membri del SEE o dell'OCSE;
ii)
se l'entità responsabile del progetto infrastrutturale è in fase di costruzione, l'investitore in strumenti di capitale soddisfa i criteri indicati di seguito, o qualora vi sia più di un investitore in strumenti di capitale, i criteri indicati di seguito sono soddisfatti dal gruppo di investitori in strumenti di capitale nel suo complesso:
—
gli investitori in strumenti di capitale dispongono di una notevole esperienza nella supervisione efficace di progetti infrastrutturali e le competenze pertinenti;
—
gli investitori in strumenti di capitale presentano un basso rischio di inadempimento, oppure sussiste un basso rischio di perdite significative per l'entità responsabile del progetto infrastrutturale a seguito del loro inadempimento;
—
gli investitori in strumenti di capitale sono incentivati a tutelare gli interessi degli investitori;
iii)
l'entità responsabile del progetto infrastrutturale ha preso misure di salvaguardia per assicurare il completamento del progetto secondo le specifiche, nei limiti del bilancio o alla data di completamento concordati;
iv)
i rischi operativi, se rilevanti, sono gestiti adeguatamente;
v)
l'entità responsabile del progetto infrastrutturale utilizza una tecnologia e una progettazione collaudate;
vi)
la struttura del capitale dell'entità responsabile del progetto infrastrutturale le consente di far fronte ai propri debiti;
vii)
il rischio di rifinanziamento dell'entità responsabile del progetto infrastrutturale è ridotto;
viii)
l'entità responsabile del progetto infrastrutturale utilizza derivati solo a fini di attenuazione del rischio.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), i flussi di cassa generati per i detentori del debito e gli investitori in strumenti di capitale non sono considerati prevedibili, a meno che tutte le entrate, tranne una parte irrilevante, soddisfino le condizioni seguenti:
a)
è soddisfatto uno dei seguenti criteri:
i)
le entrate sono basate sulla disponibilità;
ii)
le entrate sono soggette a regolamentazione del tasso di rendimento;
iii)
le entrate sono soggette a contratto prendi o paghi (take-or-pay);
iv)
il livello della produzione o l'uso e il prezzo soddisfano individualmente uno dei seguenti criteri:
—
sono regolamentati;
—
sono fissati contrattualmente;
—
sono sufficientemente prevedibili in ragione del basso rischio legato alla domanda;
b)
se le entrate dell'entità responsabile del progetto infrastrutturale non sono finanziate da pagamenti da parte di un numero elevato di utenti, la parte che si impegna ad acquistare i beni o servizi forniti dall'entità responsabile del progetto infrastrutturale deve essere uno dei seguenti soggetti:
i)
uno dei soggetti di cui all'articolo 180, paragrafo 2, del presente regolamento;
ii)
le amministrazioni regionali o le autorità locali elencate nel regolamento adottato a norma dell'articolo 109 bis, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/138/CE;
iii)
un'entità avente un rating emesso da un'ECAI almeno nella classe di merito di credito 3;
iv)
un'entità che è sostituibile senza variazioni significative del livello e della tempistica delle entrate.»;
5.
l'articolo 168 è così modificato:
a)
i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il sottomodulo del rischio azionario di cui all'articolo 105, paragrafo 5, secondo comma, lettera b), della direttiva 2009/138/CE comprende un sottomodulo del rischio per gli strumenti di capitale di tipo 1, un sottomodulo del rischio per gli strumenti di capitale di tipo 2 e un sottomodulo del rischio per gli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili.
2. Gli strumenti di capitale di tipo 1 comprendono gli strumenti di capitale quotati in mercati regolamentati dei paesi membri dello Spazio economico europeo (SEE) o dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), o negoziati sui sistemi multilaterali di negoziazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 22), della direttiva 2014/65/UE, che abbiano la sede legale o la sede centrale negli Stati membri dell'UE.
3. Gli strumenti di capitale di tipo 2 comprendono strumenti di capitale diversi da quelli indicati al paragrafo 2, merci e altri investimenti alternativi. Essi comprendono altresì tutte le attività diverse da quelle comprese nel sottomodulo del rischio di tasso di interesse, nel sottomodulo del rischio immobiliare o nel sottomodulo del rischio di spread, incluse le attività e le esposizioni indirette di cui all'articolo 84, paragrafi 1 e 2, quando non è possibile applicare il metodo look-through e l'impresa di assicurazione o di riassicurazione non si avvale delle disposizioni di cui all'articolo 84, paragrafo 3.»;
b)
è inserito il seguente paragrafo 3 bis:
«3 bis Gli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili comprendono gli investimenti in strumenti di capitale in entità responsabili di progetti infrastrutturali che soddisfano i criteri stabiliti all'articolo 164 bis.»;
c)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il requisito patrimoniale per il rischio azionario è uguale a:
dove:
a)
SCRtype1equities
è il requisito patrimoniale per gli strumenti di capitale di tipo 1;
b)
SCRtype2equities
è il requisito patrimoniale per gli strumenti di capitale di tipo 2;
c)
SCRquinf
è il requisito patrimoniale per gli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili.»;
d)
il paragrafo 6 è così modificato:
i)
le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a)
gli strumenti di capitale, diversi dagli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili, detenuti nell'ambito di organismi di investimento collettivo che sono fondi qualificati per l'imprenditoria sociale ai sensi dell', lettera b), del regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) quando è possibile applicare il metodo look-through di cui all'articolo 84 del presente regolamento a tutte le esposizioni comprese nell'organismo di investimento collettivo, o le quote o azioni di detti fondi quando non è possibile applicare il metodo look-through a tutte le esposizioni comprese nell'organismo di investimento collettivo;
b)
gli strumenti di capitale, diversi dagli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili, detenuti nell'ambito di organismi di investimento collettivo che sono fondi per il venture capital qualificati ai sensi dell', lettera b), del regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) quando è possibile applicare il metodo look-through di cui all'articolo 84 del presente regolamento a tutte le esposizioni comprese nell'organismo di investimento collettivo, o le quote o azioni di detti fondi quando non è possibile applicare il metodo look-through a tutte le esposizioni comprese nell'organismo di investimento collettivo;
(*1) Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18)."
(*2) Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1).»
"
ii)
alla lettera c), il punto i) è sostituito dal seguente:
«i)
gli strumenti di capitale, diversi dagli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili, detenuti nell'ambito di detti fondi quando è possibile applicare il metodo look-through di cui all'articolo 84 del presente regolamento a tutte le esposizioni comprese nel fondo di investimento alternativo;»
iii)
è aggiunta la seguente lettera d):
«d)
gli strumenti di capitale, diversi dagli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili, detenuti nell'ambito di organismi di investimento collettivo autorizzati come fondi di investimento europei a lungo termine ai sensi del regolamento (UE) 2015/760 quando è possibile applicare il metodo look-through di cui all'articolo 84 del presente regolamento a tutte le esposizioni comprese nell'organismo di investimento collettivo, o le quote o azioni di detti fondi quando non è possibile applicare il metodo look-through a tutte le esposizioni comprese nell'organismo di investimento collettivo.»;
6.
all'articolo 169, è aggiunto il seguente paragrafo 3:
«3. Il requisito patrimoniale per gli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili di cui all'articolo 168 del presente regolamento è uguale alla perdita di fondi propri di base che deriverebbe dai seguenti cali istantanei:
a)
un calo istantaneo pari al 22 % del valore degli investimenti in strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili in imprese partecipate ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 212, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE quando tali investimenti sono di natura strategica;
b)
un calo istantaneo pari alla somma del 30 % e del 77 % dell'aggiustamento simmetrico di cui all'articolo 172 del presente regolamento del valore degli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili diversi da quelli di cui alla lettera a).»;
7.
all'articolo 170, è aggiunto il seguente paragrafo 3:
«3. Quando un'impresa di assicurazione o di riassicurazione è stata autorizzata dall'autorità di vigilanza ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 304 della direttiva 2009/138/CE, il requisito patrimoniale per gli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili è uguale alla perdita di fondi propri di base che deriverebbe da un calo istantaneo:
a)
pari al 22 % del valore dello strumento di capitale in infrastrutture ammissibili corrispondente alle attività di cui all'articolo 304, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE;
b)
pari al 22 % del valore degli investimenti in strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili in imprese partecipate ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE quando tali investimenti sono di natura strategica;
c)
pari alla somma del 30 % e del 77 % dell'aggiustamento simmetrico di cui all'articolo 172 del presente regolamento del valore degli strumenti di capitale in infrastrutture ammissibili diversi da quelli di cui alla lettera a) o b).»;
8.
all'articolo 171, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Ai fini dell'articolo 169, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3, lettera a), nonché dell'articolo 170, paragrafo 1, lettera b), paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, lettera b), per investimenti in strumenti di capitale di natura strategica si intendono gli investimenti in strumenti di capitale riguardo ai quali l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante dimostra che:»;
9.
l'articolo 173 è sostituito dal seguente:
«Articolo 173
Criteri per l'applicazione della misura transitoria al rischio azionario standard
1. La misura transitoria per il rischio azionario standard di cui all'articolo 308 ter, paragrafo 13, della direttiva 2009/138/CE si applica soltanto agli strumenti di capitale acquistati il 1o gennaio 2016 o anteriormente a tale data e non sottoposti al rischio azionario basato sulla durata ai sensi dell'articolo 304 della stessa direttiva.
2. Quando gli strumenti di capitale sono detenuti nell'ambito di un organismo di investimento collettivo o di altri investimenti in forma di fondi e non è possibile applicare il metodo look-through, la misura transitoria di cui all'articolo 308 ter, paragrafo 13, della direttiva 2009/138/CE si applica alla quota degli strumenti di capitale detenuta nell'ambito dell'organismo di investimento collettivo o investimento in forma di fondo in base all'allocazione target delle attività sottostanti al 1o gennaio 2016, purché l'allocazione target sia disponibile per l'impresa. La quota di strumenti di capitale cui si applica la misura transitoria deve essere ridotta annualmente in proporzione al tasso di rotazione delle attività dell'organismo di investimento collettivo o investimento in forma di fondo. Se l'allocazione target degli investimenti in strumenti di capitale dell'organismo di investimento collettivo o investimento in forma di fondo aumenta, la quota degli strumenti di capitale cui si applica la misura transitoria non aumenta.»;
10.
all'articolo 180 sono aggiunti i paragrafi 11, 12 e 13 seguenti:
«11. Alle esposizioni in forma di obbligazioni e prestiti che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 12 si attribuisce un fattore di rischio stressi
che dipende dalla classe di merito di credito e dalla durata dell'esposizione conformemente alla seguente tabella:
Classe di merito di credito
0
1
2
3
Durata
(dur
i)
stressi
ai
bi
ai
bi
ai
bi
ai
bi
Fino a 5
bi · duri
—
0,64 %
—
0,78 %
—
1,0 %
—
1,67 %
Più di 5 e fino a 10
ai
+ bi
· (duri
– 5)
3,2 %
0,36 %
3,9 %
0,43 %
5,0 %
0,5 %
8,35 %
1,0 %
Più di 10 e fino a 15
ai
+ bi
· (duri
– 10)
5,0 %
0,36 %
6,05 %
0,36 %
7,5 %
0,36 %
13,35 %
0,67 %
Più di 15 e fino a 20
ai
+ bi
· (duri
– 15)
6,8 %
0,36 %
7,85 %
0,36 %
9,3 %
0,36 %
16,7 %
0,67 %
Più di 20
min[ai
+ bi
· (duri
– 20);1]
8,6 %
0,36 %
9,65 %
0,36 %
11,1 %
0,36 %
20,05 %
0,36 %
12. I criteri per le esposizioni cui si attribuisce un fattore di rischio ai sensi del paragrafo 11 sono i seguenti:
a)
l'esposizione si riferisce a un investimento infrastrutturale ammissibile che soddisfa i criteri di cui all'articolo 164 bis;
b)
l'esposizione non è un'attività che soddisfa le seguenti condizioni:
—
è attribuita ad un portafoglio soggetto ad aggiustamento di congruità conformemente all'articolo 77 ter, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE;
—
è stata attribuita una classe di merito di credito tra 0 e 2;
c)
l'esposizione dispone di una valutazione del merito di credito emessa da un'ECAI prescelta;
d)
all'esposizione è stata attribuita una classe di merito di credito tra 0 e 3.
13. Alle esposizioni in forma di obbligazioni e prestiti che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 12, lettere a) e b), ma che non soddisfano il criterio di cui al paragrafo 12, lettera c), si attribuisce un fattore di rischio stressi
equivalente alla classe di merito di credito 3 e che dipende dalla durata dell'esposizione conformemente alla tabella di cui al paragrafo 11.»;
11.
all'articolo 181, lettera b), l'ultima frase è sostituita dalla seguente:
«Per le attività comprese nel portafoglio dedicato per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito emessa da un'ECAI prescelta e per le attività infrastrutturali ammissibili alle quali è stata attribuita la classe di merito di credito 3, il fattore di riduzione è uguale al 100 %.»
12.
è inserito il seguente articolo 261 bis:
«Articolo 261 bis
Gestione del rischio per gli investimenti infrastrutturali ammissibili
1. Prima dell'investimento infrastrutturale ammissibile le imprese di assicurazione e di riassicurazione svolgono un'adeguata diligenza dovuta, che include tutti gli elementi che seguono:
a)
una valutazione documentata del modo in cui il progetto soddisfa i criteri di cui all'articolo 164 bis, convalidata da persone non soggette all'influenza dei responsabili della valutazione dei criteri e che non hanno potenziali conflitti di interesse con detti responsabili;
b)
la conferma che il modello finanziario per i flussi di cassa del progetto è stato convalidato da persone non soggette all'influenza dei responsabili dello sviluppo del modello finanziario e che non hanno potenziali conflitti di interesse con detti responsabili.
2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione con un investimento infrastrutturale ammissibile sorvegliano regolarmente i flussi di cassa e i valori delle garanzie collaterali dell'entità responsabile del progetto infrastrutturale ed effettuano prove di stress su di essi. Le prove di stress sono proporzionate alla natura, alla portata e alla complessità del rischio inerente al progetto infrastrutturale.
3. Quando le imprese di assicurazione o di riassicurazione detengono investimenti infrastrutturali ammissibili sostanziali, nello stabilire le politiche scritte previste all'articolo 41, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE includono disposizioni in materia di monitoraggio attivo degli investimenti nella fase di costruzione e di ottimizzazione dell'importo recuperato dagli investimenti in uno scenario di inadempimento o rinegoziazione.
4. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione con un investimento infrastrutturale ammissibile in forma di obbligazioni o prestiti istituiscono il proprio sistema di gestione delle attività e delle passività per assicurare di essere in grado, su base continuativa, di mantenere l'investimento fino alla scadenza.»;
13.
all'articolo 316, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. A decorrere dal 31 dicembre 2020 tra i dati da pubblicare figurano i dati relativi ai quattro precedenti esercizi. Le informazioni da pubblicare prima del 31 dicembre 2020 includono i dati di tutti i precedenti esercizi che iniziano dal 1o gennaio 2016.».
Storico versioni
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