Art. 1
In vigore dal 31 lug 2015
Il regolamento (UE) n. 204/2011 è così modificato:
1)
all'articolo 3, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita da quanto segue:
«c)
alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti a:
i)
materiale militare, comprese le armi e il materiale connesso che non rientrano nell'ambito di applicazione della lettera b) e sono destinati esclusivamente alla sicurezza o all'assistenza al disarmo al governo libico, previa approvazione del comitato delle sanzioni;
ii)
materiale militare non letale destinato esclusivamente alla sicurezza o all'assistenza al disarmo al governo libico;»
2)
l'articolo 8 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la frase introduttiva e la lettera a) sono sostituite dalle seguenti:
«1. In deroga all'articolo 5, per quanto riguarda le persone, le entità o gli organismi elencati nell'allegato II e le entità di cui all'articolo 5, paragrafo 4, le autorità competenti degli Stati membri, elencate nell'allegato IV, possono autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati, a condizione che:
a)
i fondi o le risorse economiche in questione siano oggetto di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale sorto, o di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale emessa:
i)
prima della data in cui la persona, l'entità o l'organismo è stata/o inserita/o nell'allegato II; o
ii)
prima della data in cui l'entità di cui all'articolo 5, paragrafo 4, è stata designata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU;»
b)
al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencati nell'allegato II o III; e»;
3)
all'articolo 8 ter, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
l'autorità competente interessata abbia stabilito che il pagamento non viola l'articolo 5, paragrafo 2, e non va a favore di un'entità di cui all'articolo 5, paragrafo 4;».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2015:1324:oj#art-1