Art. 1

Art. 1

In vigore dal 31 lug 2015
Il regolamento (UE) n. 204/2011 è così modificato: 1) all'articolo 3, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita da quanto segue: «c) alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti a: i) materiale militare, comprese le armi e il materiale connesso che non rientrano nell'ambito di applicazione della lettera b) e sono destinati esclusivamente alla sicurezza o all'assistenza al disarmo al governo libico, previa approvazione del comitato delle sanzioni; ii) materiale militare non letale destinato esclusivamente alla sicurezza o all'assistenza al disarmo al governo libico;» 2) l'articolo 8 è così modificato: a) al paragrafo 1, la frase introduttiva e la lettera a) sono sostituite dalle seguenti: «1.   In deroga all'articolo 5, per quanto riguarda le persone, le entità o gli organismi elencati nell'allegato II e le entità di cui all'articolo 5, paragrafo 4, le autorità competenti degli Stati membri, elencate nell'allegato IV, possono autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati, a condizione che: a) i fondi o le risorse economiche in questione siano oggetto di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale sorto, o di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale emessa: i) prima della data in cui la persona, l'entità o l'organismo è stata/o inserita/o nell'allegato II; o ii) prima della data in cui l'entità di cui all'articolo 5, paragrafo 4, è stata designata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU;» b) al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencati nell'allegato II o III; e»; 3) all'articolo 8 ter, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) l'autorità competente interessata abbia stabilito che il pagamento non viola l'articolo 5, paragrafo 2, e non va a favore di un'entità di cui all'articolo 5, paragrafo 4;».
Storico versioni

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