Art. 246

Mezzi per lo scambio di informazioni nei casi di presentazione delle merci all’ufficio doganale di uscita

In vigore dal 28 lug 2015
Mezzi per lo scambio di informazioni nei casi di presentazione delle merci all’ufficio doganale di uscita [, paragrafo 3, lettera a), del codice] Se le merci sono presentate all’ufficio doganale di uscita in conformità all’articolo 267, paragrafo 2, del codice, possono essere utilizzati mezzi per lo scambio di informazioni diversi dai procedimenti informatici per: a) l’identificazione della dichiarazione di esportazione; b) le comunicazioni concernenti le discrepanze tra le merci dichiarate e svincolate per il regime di esportazione e le merci presentate.
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Art. 246 Regolamento (UE) 2015/2446 — Mezzi per lo scambio di informazioni nei casi di presentazione delle merci all’ufficio doganale di uscita | Portale Normativo