Art. 217
Termini per l’appuramento del regime di ammissione temporanea in caso di mezzi di trasporto e container
In vigore dal 28 lug 2015
Termini per l’appuramento del regime di ammissione temporanea in caso di mezzi di trasporto e container
(, paragrafo 4, del codice)
L’appuramento del regime di ammissione temporanea per i mezzi di trasporto e i container avviene entro i seguenti termini, a decorrere dal momento in cui le merci sono vincolate al regime:
a)
per i mezzi di trasporto ferroviario: 12 mesi;
b)
per i mezzi di trasporto adibiti ad uso commerciale diversi dal trasporto ferroviario: il tempo necessario per effettuare le operazioni di trasporto;
c)
per i mezzi di trasporto stradali ad uso privato utilizzati come segue:
i)
da studenti: la durata del soggiorno nel territorio doganale dell’Unione per soli motivi di studio;
ii)
da una persona incaricata di effettuare una missione di durata determinata: la durata del soggiorno nel territorio doganale dell’Unione necessaria per lo svolgimento della missione;
iii)
negli altri casi, compresi gli animali da sella o da traino e il loro rimorchio: 6 mesi;
d)
per i mezzi di trasporto aerei ad uso privato: 6 mesi;
e)
per i mezzi di trasporto marittimi e fluviali ad uso privato: 18 mesi;
f)
per i container, le loro attrezzature e accessori: 12 mesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2015:2015:oj#art-217