Art. 217 · Termini per l’appuramento del regime di ammissione temporanea in caso di mezzi di trasporto e container

Art. 217

Termini per l’appuramento del regime di ammissione temporanea in caso di mezzi di trasporto e container

In vigore dal 28 lug 2015
Termini per l’appuramento del regime di ammissione temporanea in caso di mezzi di trasporto e container (, paragrafo 4, del codice) L’appuramento del regime di ammissione temporanea per i mezzi di trasporto e i container avviene entro i seguenti termini, a decorrere dal momento in cui le merci sono vincolate al regime: a) per i mezzi di trasporto ferroviario: 12 mesi; b) per i mezzi di trasporto adibiti ad uso commerciale diversi dal trasporto ferroviario: il tempo necessario per effettuare le operazioni di trasporto; c) per i mezzi di trasporto stradali ad uso privato utilizzati come segue: i) da studenti: la durata del soggiorno nel territorio doganale dell’Unione per soli motivi di studio; ii) da una persona incaricata di effettuare una missione di durata determinata: la durata del soggiorno nel territorio doganale dell’Unione necessaria per lo svolgimento della missione; iii) negli altri casi, compresi gli animali da sella o da traino e il loro rimorchio: 6 mesi; d) per i mezzi di trasporto aerei ad uso privato: 6 mesi; e) per i mezzi di trasporto marittimi e fluviali ad uso privato: 18 mesi; f) per i container, le loro attrezzature e accessori: 12 mesi.
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