Art. 2

Requisiti comuni in materia di dati

In vigore dal 28 lug 2015
Requisiti comuni in materia di dati (, paragrafo 2, del codice) 1.   Lo scambio e l’archiviazione di informazioni richieste per le domande e le decisioni sono soggetti ai requisiti comuni in materia di dati di cui all’allegato A. 2.   Lo scambio e l’archiviazione di informazioni richieste per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale sono soggetti ai requisiti comuni in materia di dati di cui all’allegato B.
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