Art. 2
Requisiti comuni in materia di dati
In vigore dal 28 lug 2015
Requisiti comuni in materia di dati
(, paragrafo 2, del codice)
1. Lo scambio e l’archiviazione di informazioni richieste per le domande e le decisioni sono soggetti ai requisiti comuni in materia di dati di cui all’allegato A.
2. Lo scambio e l’archiviazione di informazioni richieste per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale sono soggetti ai requisiti comuni in materia di dati di cui all’allegato B.
Storico versioni
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