Art. 199

Autorizzazioni all’uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per il trasporto aereo

In vigore dal 28 lug 2015
Autorizzazioni all’uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per il trasporto aereo [, paragrafo 4, lettera e), del codice] Ai fini del trasporto aereo, le autorizzazioni all’uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per vincolare le merci al regime di transito unionale conformemente all’, paragrafo 4, lettera e), del codice sono concesse unicamente se: a) il richiedente opera un numero significativo di voli tra aeroporti dell’Unione; b) il richiedente dimostra di essere in grado di garantire che le indicazioni del documento di trasporto elettronico sono disponibili presso l’ufficio doganale di partenza all’aeroporto di partenza e presso l’ufficio doganale di destinazione all’aeroporto di destinazione e che tali indicazioni sono le stesse presso l’ufficio doganale di partenza e l’ufficio doganale di destinazione.
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Art. 199 Regolamento (UE) 2015/2446 — Autorizzazioni all’uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per il trasporto aereo | Portale Normativo