Art. 197
Autorizzazione ad utilizzare sigilli di un modello particolare
In vigore dal 28 lug 2015
Autorizzazione ad utilizzare sigilli di un modello particolare
(, paragrafo 4, del codice)
1. Sono concesse autorizzazioni a norma dell’, paragrafo 4, lettera c), del codice a utilizzare sigilli di un modello particolare su mezzi di trasporto, container o imballaggi utilizzati per il regime di transito unionale se le autorità doganali approvano i sigilli indicati nella domanda di autorizzazione.
2. Le autorità doganali accettano, nel contesto dell’autorizzazione, i sigilli di modello particolare approvati dalle autorità doganali di un altro Stato membro a meno che non dispongano di informazioni indicanti che il particolare sigillo non è adatto ai fini doganali.
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