Art. 113

Fornitura di indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata da parte di altre persone in casi specifici per quanto riguarda il trasporto aereo

In vigore dal 28 lug 2015
Fornitura di indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata da parte di altre persone in casi specifici per quanto riguarda il trasporto aereo (, paragrafo 6, del codice) 1.   Se, in caso di trasporto aereo, per le stesse merci uno o più contratti di trasporto supplementari coperti da una o più lettere di trasporto aereo sono stati conclusi da una o più persone diverse dal vettore, e la persona che emette la lettera di trasporto aereo non rende disponibili le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata al proprio partner contrattuale che emette una lettera di trasporto aereo nei confronti di tale persona o del partner contrattuale con cui ha concluso un accordo di co-loading, la persona che non mette a disposizione le indicazioni richieste fornisce tali indicazioni all’ufficio doganale di prima entrata conformemente all’, paragrafo 6, del codice. 2.   Se, in caso di trasporto aereo, le merci sono trasportate in conformità alle disposizioni degli atti dell’Unione postale universale e l’operatore postale non mette a disposizione del vettore le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata, l’operatore postale fornisce tali indicazioni all’ufficio doganale di prima entrata conformemente all’, paragrafo 6, del codice. 3.   Ogni persona che presenta le indicazioni di cui all’, paragrafo 5, del codice è responsabile delle stesse a norma dell’, paragrafo 2, lettere a) e b), del codice.
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Art. 113 Regolamento (UE) 2015/2446 — Fornitura di indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata da parte di altre persone in casi specifici per quanto riguarda il trasporto aereo | Portale Normativo