Art. 30
Convalida e comunicazione della capacità interzonale
In vigore dal 24 lug 2015
Convalida e comunicazione della capacità interzonale
1. Conformemente all', ogni TSO convalida i risultati del calcolo della capacità regionale per i suoi confini delle zone di offerta o per gli elementi critici di rete.
2. Ciascun TSO trasmette la propria convalida della capacità e i propri vincoli di allocazione ai pertinenti responsabili del calcolo coordinato della capacità e agli altri TSO delle pertinenti regioni di calcolo della capacità.
3. Conformemente agli , ogni responsabile del calcolo coordinato della capacità comunica le capacità interzonali convalidate e i vincoli di allocazione ai fini dell'allocazione della capacità.
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