Art. 16
Metodologia di comunicazione dei dati sulla generazione e sul carico
In vigore dal 24 lug 2015
Metodologia di comunicazione dei dati sulla generazione e sul carico
1. Entro dieci mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento tutti i TSO elaborano congiuntamente una proposta, soggetta alla consultazione di cui all', relativa a una metodologia unica per la comunicazione dei dati sulla generazione e sul carico necessari per realizzare il modello comune di rete. La proposta comprende una giustificazione basata sugli obiettivi del presente regolamento, nella quale si illustrano i motivi per i quali sono richieste le informazioni.
2. La proposta relativa alla metodologia di comunicazione dei dati sulla generazione e sul carico specifica quali unità di generazione e carichi sono necessari per comunicare le informazioni ai rispettivi TSO ai fini del calcolo della capacità.
3. La proposta relativa alla metodologia di comunicazione dei dati sulla generazione e sul carico specifica le informazioni da comunicare ai TSO per unità di generazione e carico. Le informazioni comprendono almeno quanto segue:
a)
le informazioni relative alle caratteristiche tecniche;
b)
le informazioni relative alla disponibilità di unità di generazione e di carichi;
c)
le informazioni relative alla programmazione delle unità di generazione;
d)
le informazioni disponibili pertinenti relative alle modalità di dispacciamento delle unità di generazione.
4. La metodologia specifica le scadenze applicabili alle unità di generazione e ai carichi per comunicare le informazioni di cui al paragrafo 3.
5. Ogni TSO utilizza e condivide con altri TSO le informazioni di cui al paragrafo 3. Le informazioni di cui al paragrafo 3, lettera d), sono impiegate esclusivamente ai fini del calcolo della capacità.
6. Entro due mesi dall'approvazione della metodologia di comunicazione dei dati sulla generazione e sul carico da parte di tutte le autorità di regolamentazione, l'ENTSO-E pubblica:
a)
un elenco delle entità tenute a comunicare le informazioni ai TSO;
b)
un elenco delle informazioni da comunicare ex paragrafo 3;
c)
le scadenze per la comunicazione delle informazioni.
Storico versioni
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