Art. 15
Regioni di calcolo della capacità
In vigore dal 24 lug 2015
Regioni di calcolo della capacità
1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento tutti i TSO elaborano congiuntamente una proposta comune relativa alla determinazione delle regioni di calcolo della capacità. La proposta è subordinata a una consultazione conformemente all'.
2. La proposta di cui al paragrafo 1 definisce i confini della zona di offerta attribuita ai TSO appartenenti a ciascuna regione di calcolo della capacità. Sono soddisfatti i seguenti requisiti:
a)
la proposta tiene in considerazione le regioni specificate all'allegato I, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 714/2009;
b)
ogni confine di zona di offerta, o due confini distinti di zone di offerta, se pertinente, in cui esiste un'interconnessione fra due zone di offerta è assegnato a una regione di calcolo della capacità;
c)
almeno i TSO che hanno confini di zone di offerta sono assegnati a tutte le regioni di calcolo della capacità.
3. Le regioni di calcolo della capacità che applicano un approccio basato sul flusso sono fuse in un'unica regione di calcolo della capacità se sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:
a)
i loro sistemi di trasmissione sono direttamente collegati fra loro;
b)
essi partecipano alla medesima area di coupling unico del giorno prima o infragiornaliero;
c)
la fusione risulta più efficiente della separazione. Le competenti autorità di regolamentazione possono chiedere ai TSO interessati un'analisi costi-benefici congiunta per valutare l'efficienza della fusione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2015:1222:oj#art-15