Art. 3
In vigore dal 8 lug 2015
Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione da parte dell'Unione delle misure previste all'articolo 25 dell'accordo, è applicabile la procedura stabilita dal regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio (6) e dal regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (7).
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