Art. 1

In vigore dal 8 lug 2015
La Commissione può decidere di adire il comitato misto istituito dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera («accordo»), in merito alle misure di cui agli articoli 22, 24, 24 bis e 26 del medesimo. Ove necessario, la Commissione adotta tali misure secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento. La Commissione informa gli Stati membri qualora decida di adire il comitato misto in merito a una questione.
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