Art. 8

Modifica del regolamento (CE) n. 891/2009

In vigore dal 23 giu 2015
Modifica del regolamento (CE) n. 891/2009 All'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 891/2009, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Qualora non sia fornita la prova che almeno il 95 % del quantitativo indicato nel titolo d'importazione è stato raffinato, il richiedente versa anteriormente al 1o giugno successivo alla rispettiva campagna di commercializzazione, un importo pari a 500 EUR/t per la differenza tra l'effettivo quantitativo per il quale sia stata presentata la prova dell'avvenuta raffinazione e il 95 % del quantitativo indicato nel titolo d'importazione, salvo cause eccezionali di forza maggiore.»
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