Art. 6

Prova della raffinazione e sanzioni

In vigore dal 23 giu 2015
Prova della raffinazione e sanzioni 1.   Entro sei mesi dalla scadenza della validità del titolo, ogni titolare originario di un titolo di importazione di zucchero destinato alla raffinazione fornisce allo Stato membro di emissione la prova, giudicata soddisfacente dal medesimo, dell'avvenuta raffinazione dello zucchero entro il termine previsto all', paragrafo 1, lettera c). Qualora non sia fornita la prova che almeno il 95 % del quantitativo indicato nel titolo d'importazione è stato raffinato, il richiedente versa anteriormente al 1o giugno successivo alla rispettiva campagna di commercializzazione, un importo pari a 500 EUR/t per la differenza tra l'effettivo quantitativo per il quale sia stata presentata la prova dell'avvenuta raffinazione e il 95 % del quantitativo indicato nel titolo d'importazione, salvo cause eccezionali di forza maggiore. 2.   Ogni impresa produttrice di zucchero riconosciuta a norma dell'articolo 137 del regolamento (UE) n. 1308/2013 dichiara all'autorità competente dello Stato membro, anteriormente al 1o marzo successivo alla relativa campagna di commercializzazione, i quantitativi di zucchero che ha raffinato per detta campagna, precisando: a) i quantitativi di zucchero oggetto dei titoli di importazione per lo zucchero destinato alla raffinazione; b) i quantitativi di zucchero prodotti nell'Unione, indicando i riferimenti dell'impresa riconosciuta che lo ha prodotto; c) gli altri quantitativi di zucchero, indicandone la provenienza.
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