Art. 2

Definizioni

In vigore dal 12 giu 2015
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) «costo diretto», il costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario; 2) «costo unitario diretto», il costo diretto per treni/km, veicoli/km, tonnellate lorde/km di un treno, o una combinazione di essi; 3) «centro di costo», un'attività di imputazione all'interno del sistema di contabilità del gestore dell'infrastruttura alla quale i costi sono attribuiti al fine di assegnare tali costi direttamente o indirettamente a un servizio commercializzabile.
Storico versioni

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