Art. 2
Definizioni
In vigore dal 12 giu 2015
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1)
«costo diretto», il costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario;
2)
«costo unitario diretto», il costo diretto per treni/km, veicoli/km, tonnellate lorde/km di un treno, o una combinazione di essi;
3)
«centro di costo», un'attività di imputazione all'interno del sistema di contabilità del gestore dell'infrastruttura alla quale i costi sono attribuiti al fine di assegnare tali costi direttamente o indirettamente a un servizio commercializzabile.
Storico versioni
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