Art. 2

In vigore dal 19 mag 2015
All'atto della presentazione alle autorità doganali dello Stato membro interessato della dichiarazione in dogana per l'immissione in libera pratica, nel caso in cui l'acesulfame potassio sia originario di un paese diverso dal paese di origine dei preparati e/o delle miscele in cui è contenuto, l'importatore presenta una dichiarazione d'origine rilasciata dal produttore finale dei preparati e/o delle miscele in conformità alle prescrizioni di cui all'allegato II.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2015:787:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo