Art. 1
In vigore dal 19 mag 2015
1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acesulfame potassio (sale di potassio di 6-metil-1,2,3-ossatiazina-4(3H)-one-2,2-diossido; N. CAS 55589-62-3) originario della Repubblica popolare cinese e di acesulfame potassio originario della Repubblica popolare cinese contenuto in determinati preparati e/o miscele attualmente classificabile ai codici NC ex 2106 90 92 , ex 2106 90 98 , ex 2934 99 90 (codice TARIC 2934 99 90 21), ex 3824 90 92 , ex 3824 90 93 ed ex 3824 90 96 .
2. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabile al prodotto di cui al paragrafo 1 fabbricato dalle società di seguito elencate sono le seguenti:
Società
Aliquota del dazio provvisorio — euro/kg netto
Codice addizionale TARIC
Anhui Jinhe Industrial Co., Ltd.
3,19
C046
Suzhou Hope Technology Co., Ltd.
3,15
C047
Anhui Vitasweet Food Ingredient Co., Ltd.
1,23
C048
Tutte le altre società
3,19
C999
Tutte le società che dichiarano preparati e/o miscele non contenenti acesulfame potassio originario della Repubblica popolare cinese
0
C045
3. Il dazio antidumping sull'acesulfame potassio contenuto in preparati e/o miscele si applica in proporzione al tenore totale, in peso, di acesulfame potassio nei preparati e/o nelle miscele.
4. L'applicazione delle aliquote individuali del dazio attribuite alle società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I. In mancanza di tale fattura, si applica l'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.
5. L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.
6. Salvo indicazione contraria, si applicano le vigenti norme pertinenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
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