Art. 8
Misure transitorie
In vigore dal 11 mag 2015
Misure transitorie
1. Gli Stati membri possono modificare i rispettivi programmi di apicoltura approvati prima del 1o gennaio 2014 per inserirvi le nuove misure di cui all'articolo 55, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
2. I fondi dell'Unione ai programmi di apicoltura 2017-2019 sono assegnati in base al numero di alveari comunicati nel 2013 dagli Stati membri nei rispettivi programmi di apicoltura 2014-2016.
Storico versioni
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