Art. 8 · Misure transitorie

Art. 8

Misure transitorie

In vigore dal 11 mag 2015
Misure transitorie 1.   Gli Stati membri possono modificare i rispettivi programmi di apicoltura approvati prima del 1o gennaio 2014 per inserirvi le nuove misure di cui all'articolo 55, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013. 2.   I fondi dell'Unione ai programmi di apicoltura 2017-2019 sono assegnati in base al numero di alveari comunicati nel 2013 dagli Stati membri nei rispettivi programmi di apicoltura 2014-2016.
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