Art. 8
In vigore dal 29 apr 2015
La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme necessarie per la gestione dei regimi contingentali di cui al presente regolamento e, se del caso, le disposizioni:
a)
atte a garantire la natura, la provenienza e l'origine del prodotto in questione;
b)
relative al riconoscimento del documento che consente la verifica delle garanzie di cui alla lettera a); e
c)
per il rilascio e la durata di validità dei titoli d'importazione.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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