Art. 7

In vigore dal 29 apr 2015
Per rispettare gli impegni internazionali e qualora i volumi e le altre condizioni dei regimi contingentali di cui al presente regolamento siano adeguati dal Parlamento europeo e dal Consiglio o dal Consiglio, in particolare a seguito di una decisione del Consiglio volta a concludere un accordo con uno o più paesi terzi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo alle conseguenti modifiche del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2015:754:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo