Art. 2
Definizioni
In vigore dal 28 apr 2015
Definizioni
Oltre alle definizioni di cui all' della direttiva 2009/125/CE, ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
(1)
«caldaia a combustibile solido», un dispositivo munito di uno o più generatori di calore a combustibile solido che fornisce calore a un impianto di riscaldamento centralizzato ad acqua per raggiungere e mantenere a un livello desiderato la temperatura interna di uno o più ambienti chiusi, con una dispersione di calore dell'ambiente circostante non superiore al 6 % della potenza termica nominale;
(2)
«impianto di riscaldamento centralizzato ad acqua», un sistema che usa l'acqua come mezzo di trasferimento del calore per distribuire il calore generato a livello centrale verso dispositivi che emettono calore per il riscaldamento di spazi chiusi di edifici o parti di essi, comprese le reti di teleriscaldamento e di riscaldamento urbano;
(3)
«generatore di calore a combustibile solido», la parte di una caldaia a combustibile solido che genera il calore mediante la combustione di combustibili solidi;
(4)
«potenza termica nominale», la potenza termica dichiarata di una caldaia a combustibile solido all'atto di riscaldare ambienti chiusi con il combustibile preferito, espressa in kW;
(5)
«combustibile solido», un combustibile solido a temperatura ambientale interna normale, compresa la biomassa solida e i combustibili fossili solidi;
(6)
«biomassa», la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, nonché la frazione biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
(7)
«biomassa legnosa», biomassa derivata da alberi, cespugli e arbusti, compresi tronchi, trucioli, legno compresso granulare (pellet), legno compresso a mattonelle (bricchetti) e segatura;
(8)
«biomassa non legnosa», biomassa diversa dalla biomassa legnosa, tra cui paglia, miscanto, canne, mandorle di frutti, semi, noccioli di olive, sansa di olive e gusci;
(9)
«combustibile fossile», combustibile diverso dalla biomassa, compresi antracite, lignite, coke, carbone bituminoso; ai fini del presente regolamento si include anche la torba;
(10)
«caldaia a biomassa», caldaia a combustibile solido che usa biomassa come combustibile preferito;
(11)
«caldaia a biomassa non legnosa», una caldaia che usa biomassa non legnosa come combustibile preferito e per la quale la biomassa legnosa, i combustibili fossili o una miscela di biomassa e combustibili fossili non figurano fra i combustibili idonei;
(12)
«combustibile preferito», l'unico combustibile solido per la caldaia da usarsi in via preferenziale secondo le istruzioni del produttore;
(13)
«altro combustibile idoneo», un combustibile solido diverso da quello preferito, che in base alle istruzioni del produttore si può usare nella caldaia a combustibili solidi; comprende tutti i combustibili menzionati nel manuale d'istruzioni per installatori e utenti finali, sui siti ad accesso libero del produttore, nel materiale promozionale tecnico e nelle pubblicità;
(14)
«caldaia di cogenerazione a combustibile solido», una caldaia a combustibile solido in grado di generare simultaneamente calore ed energia elettrica;
(15)
«efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente» (ηs
), il rapporto fra la domanda di riscaldamento d'ambiente di una data stagione di riscaldamento, erogata da una caldaia a combustibile solido, e il consumo energetico annuo necessario a soddisfare tale domanda, espresso in %;
(16)
«particolato», particelle diverse per forma, struttura e densità, disperse nella fase gassosa del gas di combustione;
Ai fini degli allegati da II a V, l'allegato I stabilisce definizioni supplementari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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