Art. 2

Definizioni

In vigore dal 28 apr 2015
Definizioni Oltre alle definizioni di cui all' della direttiva 2009/125/CE, ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: (1) «caldaia a combustibile solido», un dispositivo munito di uno o più generatori di calore a combustibile solido che fornisce calore a un impianto di riscaldamento centralizzato ad acqua per raggiungere e mantenere a un livello desiderato la temperatura interna di uno o più ambienti chiusi, con una dispersione di calore dell'ambiente circostante non superiore al 6 % della potenza termica nominale; (2) «impianto di riscaldamento centralizzato ad acqua», un sistema che usa l'acqua come mezzo di trasferimento del calore per distribuire il calore generato a livello centrale verso dispositivi che emettono calore per il riscaldamento di spazi chiusi di edifici o parti di essi, comprese le reti di teleriscaldamento e di riscaldamento urbano; (3) «generatore di calore a combustibile solido», la parte di una caldaia a combustibile solido che genera il calore mediante la combustione di combustibili solidi; (4) «potenza termica nominale», la potenza termica dichiarata di una caldaia a combustibile solido all'atto di riscaldare ambienti chiusi con il combustibile preferito, espressa in kW; (5) «combustibile solido», un combustibile solido a temperatura ambientale interna normale, compresa la biomassa solida e i combustibili fossili solidi; (6) «biomassa», la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, nonché la frazione biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani; (7) «biomassa legnosa», biomassa derivata da alberi, cespugli e arbusti, compresi tronchi, trucioli, legno compresso granulare (pellet), legno compresso a mattonelle (bricchetti) e segatura; (8) «biomassa non legnosa», biomassa diversa dalla biomassa legnosa, tra cui paglia, miscanto, canne, mandorle di frutti, semi, noccioli di olive, sansa di olive e gusci; (9) «combustibile fossile», combustibile diverso dalla biomassa, compresi antracite, lignite, coke, carbone bituminoso; ai fini del presente regolamento si include anche la torba; (10) «caldaia a biomassa», caldaia a combustibile solido che usa biomassa come combustibile preferito; (11) «caldaia a biomassa non legnosa», una caldaia che usa biomassa non legnosa come combustibile preferito e per la quale la biomassa legnosa, i combustibili fossili o una miscela di biomassa e combustibili fossili non figurano fra i combustibili idonei; (12) «combustibile preferito», l'unico combustibile solido per la caldaia da usarsi in via preferenziale secondo le istruzioni del produttore; (13) «altro combustibile idoneo», un combustibile solido diverso da quello preferito, che in base alle istruzioni del produttore si può usare nella caldaia a combustibili solidi; comprende tutti i combustibili menzionati nel manuale d'istruzioni per installatori e utenti finali, sui siti ad accesso libero del produttore, nel materiale promozionale tecnico e nelle pubblicità; (14) «caldaia di cogenerazione a combustibile solido», una caldaia a combustibile solido in grado di generare simultaneamente calore ed energia elettrica; (15) «efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente» (ηs ), il rapporto fra la domanda di riscaldamento d'ambiente di una data stagione di riscaldamento, erogata da una caldaia a combustibile solido, e il consumo energetico annuo necessario a soddisfare tale domanda, espresso in %; (16) «particolato», particelle diverse per forma, struttura e densità, disperse nella fase gassosa del gas di combustione; Ai fini degli allegati da II a V, l'allegato I stabilisce definizioni supplementari.
Storico versioni

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