Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 28 apr 2015
Oggetto e ambito di applicazione
1. Fatta salva la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), il presente regolamento stabilisce le specifiche di progettazione ecocompatibile per la commercializzazione e la messa in servizio di caldaie a combustibile solido aventi una potenza termica massima pari a 500 chilowatt («kW»), comprese quelle integrate in insiemi composti da una caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e i dispositivi solari quali definiti all' del regolamento delegato (UE) 2015/XXX.
2. Il presente regolamento non si applica:
a)
alle caldaie che generano calore solo per la produzione di acqua calda potabile o a fini sanitari;
b)
alle caldaie per il riscaldamento e la distribuzione di vettori gassosi per il trasferimento del calore quali vapore o aria;
c)
alle caldaie di cogenerazione per il riscaldamento d'ambiente aventi una potenza elettrica massima pari o superiore a 50 kW;
d)
alle caldaie a biomassa non legnosa.
Storico versioni
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