Art. 5
Sanzioni amministrative relative ai programmi semplici
In vigore dal 23 apr 2015
Sanzioni amministrative relative ai programmi semplici
1. In caso di irregolarità, all'organizzazione proponente è comminata una sanzione amministrativa equivalente al pagamento del doppio della differenza tra l'importo inizialmente pagato o richiesto e l'importo effettivamente dovuto.
2. In caso di colpa grave, in particolare reiterazione delle irregolarità di cui al paragrafo 1 o quando l'organizzazione proponente sia risultata in violazione grave dei propri obblighi nella procedura di selezione dei programmi o durante il loro svolgimento, l'organizzazione proponente è esclusa dal diritto di partecipare alle azioni di informazione e di formazione per un periodo di tre anni a decorrere dalla data in cui è accertata l'infrazione.
Storico versioni
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