Art. 5

Sanzioni amministrative relative ai programmi semplici

In vigore dal 23 apr 2015
Sanzioni amministrative relative ai programmi semplici 1.   In caso di irregolarità, all'organizzazione proponente è comminata una sanzione amministrativa equivalente al pagamento del doppio della differenza tra l'importo inizialmente pagato o richiesto e l'importo effettivamente dovuto. 2.   In caso di colpa grave, in particolare reiterazione delle irregolarità di cui al paragrafo 1 o quando l'organizzazione proponente sia risultata in violazione grave dei propri obblighi nella procedura di selezione dei programmi o durante il loro svolgimento, l'organizzazione proponente è esclusa dal diritto di partecipare alle azioni di informazione e di formazione per un periodo di tre anni a decorrere dalla data in cui è accertata l'infrazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2015:1829:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo