Art. 7

Decisione sulla domanda

In vigore dal 24 mar 2015
Decisione sulla domanda 1.   L'autorità di vigilanza può prendere in considerazione prove diverse da quelle previste agli articoli da 2 a 5 del presente regolamento, qualora tali prove siano rilevanti per valutare l'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 77 ter, paragrafo 1, e 77 quater, della direttiva 2009/138/CE per l'adozione di una decisione sull'approvazione della domanda. 2.   La decisione dell'autorità di vigilanza sull'approvazione della domanda è comunicata per iscritto nella stessa lingua in cui è stata redatta la domanda. 3.   Qualora sia stata ricevuta un'unica domanda per più portafogli di obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione, l'autorità di vigilanza può decidere di approvare la domanda soltanto per alcuni dei portafogli compresi in essa. In tal caso la comunicazione scritta della decisione specifica i portafogli di obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione cui può essere applicato un aggiustamento di congruità. 4.   Se l'autorità di vigilanza decide di respingere una domanda, per alcuni o tutti i portafogli compresi nella domanda, essa esprime chiaramente i motivi di tale decisione. 5.   Qualora le imprese di assicurazione e di riassicurazione siano autorizzate ad applicare un aggiustamento di congruità a un portafoglio di obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione, si ritiene che l'ambito di applicazione di tale decisione di approvazione si estenda alle attività e obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione aggiunte in futuro a tale portafoglio soggetto ad aggiustamento di congruità, a condizione che le imprese possano dimostrare quanto segue: a) le obbligazioni e le attività future presentano le stesse caratteristiche delle attività e delle obbligazioni comprese nel portafoglio soggetto ad aggiustamento di congruità per cui è stata concessa l'approvazione; b) tale portafoglio continua a soddisfare le condizioni pertinenti della direttiva 2009/138/CE.
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Decisione sulla domanda (Art. 7 Regolamento (UE) 2015/500) — Testo vigente | Portale Normativo