Art. 6
Valutazione della domanda
In vigore dal 24 mar 2015
Valutazione della domanda
1. L'autorità di vigilanza conferma il ricevimento della domanda dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
2. La domanda è considerata completa dall'autorità di vigilanza qualora contenga tutte le prove previste dagli articoli da 2 a 5 del presente regolamento.
3. L'autorità di vigilanza conferma la completezza o meno della domanda entro 30 giorni dal suo ricevimento.
4. Se l'autorità di vigilanza stabilisce che la domanda non è completa, informa immediatamente l'impresa di assicurazione o di riassicurazione che il periodo di approvazione non è iniziato e specifica il motivo per cui la domanda non è ritenuta completa.
5. L'autorità di vigilanza garantisce l'adozione di una decisione in merito a una domanda entro 6 mesi dal ricevimento della domanda completa.
6. Il fatto che l'autorità di vigilanza abbia confermato che una domanda è completa non le impedisce di richiedere ulteriori informazioni necessarie per valutare la domanda. La richiesta specifica le ulteriori informazioni necessarie e i motivi della richiesta.
7. La valutazione della domanda implica una comunicazione continua con l'impresa di assicurazione o di riassicurazione e può includere richieste di aggiustamenti, da parte delle autorità di vigilanza, relativi al modo in cui l'impresa intende applicare l'aggiustamento di congruità. Qualora l'autorità di vigilanza stabilisca che sarebbe possibile approvare l'applicazione di un aggiustamento di congruità, a condizione che siano effettuati aggiustamenti, notifica senza indugio all'impresa di assicurazione o di riassicurazione, per iscritto, gli aggiustamenti richiesti.
8. I giorni compresi tra la data in cui l'autorità di vigilanza richiede ulteriori informazioni o aggiustamenti ai sensi dei paragrafi 6 e 7 e la data in cui detta autorità riceve tali informazioni o aggiustamenti, non sono inclusi nel periodo di sei mesi di cui al paragrafo 5.
9. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione garantiscono che tutte le prove documentali siano messe a disposizione, anche in forma elettronica se possibile, all'autorità di vigilanza per tutta la durata della valutazione della domanda.
10. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione informa l'autorità di vigilanza di qualsiasi modifica apportata ai dettagli della domanda. Se un'impresa di assicurazione o di riassicurazione informa l'autorità di vigilanza di una modifica apportata alla propria domanda, questa viene considerata come una nuova domanda salvo che:
a)
la modifica sia dovuta a una richiesta di ulteriori informazioni o modifiche da parte dell'autorità di vigilanza, o
b)
l'autorità di vigilanza sia convinta che la modifica non influisca sensibilmente sulla valutazione della domanda da parte dell'autorità stessa.
11. Un'impresa di assicurazione o di riassicurazione può ritirare una domanda, mediante notifica scritta, in qualsiasi fase, prima della decisione da parte dell'autorità di vigilanza. Se in seguito l'impresa di assicurazione o di riassicurazione presenta nuovamente la domanda o presenta una domanda aggiornata, l'autorità di vigilanza considera quest'ultima come una nuova domanda.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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