Art. 14
Contenuto qualitativo della segnalazione annuale
In vigore dal 19 mar 2015
Contenuto qualitativo della segnalazione annuale
Ai sensi dell'articolo 325 del regolamento delegato (UE) 2015/35, la società veicolo segnala annualmente alla propria autorità di vigilanza informazioni qualitative comprendenti:
a)
una descrizione adeguata della base, dei metodi e delle ipotesi utilizzati per la valutazione delle attività;
b)
una descrizione adeguata della base, dei metodi e delle ipotesi utilizzati per la determinazione dell'esposizione massima al rischio aggregata;
c)
informazioni dettagliate su eventuali conflitti di interessi tra la società veicolo, le imprese di assicurazione o di riassicurazione e i detentori del debito o i fornitori di finanziamento;
d)
informazioni dettagliate su qualsiasi operazione rilevante conclusa dalla società veicolo nell'ultimo periodo di riferimento;
e)
informazioni per dimostrare che la società veicolo continua a essere integralmente finanziata, comprese:
i)
una descrizione dei rischi, inclusi i rischi di liquidità e i rischi quantificabili, assunti dalla società veicolo;
ii)
informazioni sui titoli di debito emessi o altri strumenti finanziari sottoscritti;
f)
se la società veicolo non ha soddisfatto costantemente il requisito di essere integralmente finanziata durante il periodo di riferimento, essa fornisce qualsiasi informazione rilevante relativa al mancato soddisfacimento di tale requisito e alle correzioni apportate conformemente all'articolo 326 del regolamento delegato (UE) 2015/35 durante il periodo di riferimento;
g)
informazioni qualitative riguardanti qualsiasi cambiamento che potrebbe influire sulla conformità della società veicolo ai requisiti di cui agli articoli da 318 a 324, 326 e 327 del regolamento delegato (UE) 2015/35.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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