Art. 14

Contenuto qualitativo della segnalazione annuale

In vigore dal 19 mar 2015
Contenuto qualitativo della segnalazione annuale Ai sensi dell'articolo 325 del regolamento delegato (UE) 2015/35, la società veicolo segnala annualmente alla propria autorità di vigilanza informazioni qualitative comprendenti: a) una descrizione adeguata della base, dei metodi e delle ipotesi utilizzati per la valutazione delle attività; b) una descrizione adeguata della base, dei metodi e delle ipotesi utilizzati per la determinazione dell'esposizione massima al rischio aggregata; c) informazioni dettagliate su eventuali conflitti di interessi tra la società veicolo, le imprese di assicurazione o di riassicurazione e i detentori del debito o i fornitori di finanziamento; d) informazioni dettagliate su qualsiasi operazione rilevante conclusa dalla società veicolo nell'ultimo periodo di riferimento; e) informazioni per dimostrare che la società veicolo continua a essere integralmente finanziata, comprese: i) una descrizione dei rischi, inclusi i rischi di liquidità e i rischi quantificabili, assunti dalla società veicolo; ii) informazioni sui titoli di debito emessi o altri strumenti finanziari sottoscritti; f) se la società veicolo non ha soddisfatto costantemente il requisito di essere integralmente finanziata durante il periodo di riferimento, essa fornisce qualsiasi informazione rilevante relativa al mancato soddisfacimento di tale requisito e alle correzioni apportate conformemente all'articolo 326 del regolamento delegato (UE) 2015/35 durante il periodo di riferimento; g) informazioni qualitative riguardanti qualsiasi cambiamento che potrebbe influire sulla conformità della società veicolo ai requisiti di cui agli articoli da 318 a 324, 326 e 327 del regolamento delegato (UE) 2015/35.
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