Art. 14 · Contenuto qualitativo della segnalazione annuale

Art. 14

Contenuto qualitativo della segnalazione annuale

In vigore dal 19 mar 2015
Contenuto qualitativo della segnalazione annuale Ai sensi dell'articolo 325 del regolamento delegato (UE) 2015/35, la società veicolo segnala annualmente alla propria autorità di vigilanza informazioni qualitative comprendenti: a) una descrizione adeguata della base, dei metodi e delle ipotesi utilizzati per la valutazione delle attività; b) una descrizione adeguata della base, dei metodi e delle ipotesi utilizzati per la determinazione dell'esposizione massima al rischio aggregata; c) informazioni dettagliate su eventuali conflitti di interessi tra la società veicolo, le imprese di assicurazione o di riassicurazione e i detentori del debito o i fornitori di finanziamento; d) informazioni dettagliate su qualsiasi operazione rilevante conclusa dalla società veicolo nell'ultimo periodo di riferimento; e) informazioni per dimostrare che la società veicolo continua a essere integralmente finanziata, comprese: i) una descrizione dei rischi, inclusi i rischi di liquidità e i rischi quantificabili, assunti dalla società veicolo; ii) informazioni sui titoli di debito emessi o altri strumenti finanziari sottoscritti; f) se la società veicolo non ha soddisfatto costantemente il requisito di essere integralmente finanziata durante il periodo di riferimento, essa fornisce qualsiasi informazione rilevante relativa al mancato soddisfacimento di tale requisito e alle correzioni apportate conformemente all'articolo 326 del regolamento delegato (UE) 2015/35 durante il periodo di riferimento; g) informazioni qualitative riguardanti qualsiasi cambiamento che potrebbe influire sulla conformità della società veicolo ai requisiti di cui agli articoli da 318 a 324, 326 e 327 del regolamento delegato (UE) 2015/35.
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