Art. 5
Decisione sulla domanda
In vigore dal 19 mar 2015
Decisione sulla domanda
1. L'autorità di vigilanza approva la domanda di utilizzo di un modello interno solo se ha accertato che i sistemi dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione necessari per individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare i rischi sono adeguati, e in particolare se ha accertato che il modello interno soddisfa i criteri di cui agli articoli 101, 112 e da 120 a 125 della direttiva 2009/138/CE e, in caso di un modello interno parziale, all'articolo 113 di detta direttiva.
2. Inoltre, l'autorità di vigilanza approva la domanda di utilizzo di un modello interno solo se ha accertato che la politica per la modifica del modello soddisfa i criteri di cui all'articolo 115 della direttiva 2009/138/CE. Quando l'autorità di vigilanza adotta una decisione su una domanda, notifica senza indugio e per iscritto la sua decisione all'impresa di assicurazione o di riassicurazione. La decisione include quanto segue:
a)
se l'autorità di vigilanza approva la domanda, la data a decorrere dalla quale il modello è utilizzato per calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità;
b)
se l'autorità di vigilanza approva la domanda, gli eventuali termini e condizioni legati alla decisione di approvazione insieme ai motivi di tali termini e condizioni;
c)
se l'autorità di vigilanza respinge la domanda, i motivi su cui è basata la decisione;
d)
se l'autorità di vigilanza ha richiesto un piano di transizione conformemente all'articolo 113 della direttiva 2009/138/CE, la decisione sull'approvazione del piano di transizione di cui all'.
3. Le autorità di vigilanza non rendono noto che un'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha presentato una domanda di utilizzo di un modello interno per calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità e che una domanda è stata respinta o ritirata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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