Art. 3

Valutazione della domanda

In vigore dal 19 mar 2015
Valutazione della domanda 1.   L'autorità di vigilanza conferma il ricevimento della domanda dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione. 2.   Le autorità di vigilanza decidono se la domanda è completa entro 30 giorni dalla data del suo ricevimento. Una domanda di utilizzo di un modello interno per calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità è considerata completa se include tutte le prove documentali di cui all', paragrafo 2. 3.   Se le autorità di vigilanza stabiliscono che la domanda non è completa, informano immediatamente l'impresa di assicurazione o di riassicurazione che ha presentato la domanda che il periodo di sei mesi previsto per l'approvazione non è iniziato e specificano le ragioni per cui la domanda non è completa. 4.   Se le autorità di vigilanza stabiliscono che la domanda è completa, informano l'impresa di assicurazione o di riassicurazione che ha presentato la domanda che la domanda è completa e comunicano la data di inizio del periodo di sei mesi previsto per l'approvazione. Tale data è quella in cui è stata ricevuta la domanda completa. 5.   Il fatto che le autorità di vigilanza abbiano deciso che una domanda è completa non impedisce loro di richiedere ulteriori informazioni necessarie per valutare la domanda. La richiesta specifica le ulteriori informazioni necessarie e include i motivi della richiesta. 6.   L'impresa di assicurazione o di riassicurazione garantisce che tutti i documenti di cui all'articolo 125 della direttiva 2009/138/CE siano messi a disposizione, anche in forma elettronica se possibile, alle autorità di vigilanza per tutta la durata della valutazione della domanda. 7.   La valutazione della domanda implica una comunicazione continua con l'impresa di assicurazione o di riassicurazione e può includere richieste di adeguamenti del modello interno e, nel caso di un modello interno parziale, di presentazione di un piano di transizione ai sensi dell'articolo 113 della direttiva 2009/138/CE. 8.   Se le autorità di vigilanza stabiliscono che potrebbe essere possibile approvare il modello interno a condizione che siano effettuati adeguamenti di tale modello, possono notificarlo all'impresa di assicurazione o di riassicurazione. 9.   Se le autorità di vigilanza richiedono ulteriori informazioni o adeguamenti del modello interno, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione può chiedere la sospensione del periodo di sei mesi previsto per l'approvazione di cui all'articolo 112, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE. Tale sospensione termina una volta che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha apportato i necessari adeguamenti e le autorità di vigilanza hanno ricevuto una domanda modificata contenente le prove documentali degli aggiustamenti. Le autorità di vigilanza informano poi l'impresa di assicurazione o di riassicurazione della nuova data di scadenza del periodo di approvazione.
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Valutazione della domanda (Art. 3 Regolamento (UE) 2015/460) — Testo vigente | Portale Normativo