Art. 1
In vigore dal 5 mar 2015
Al capitolo 20 della seconda parte della nomenclatura combinata, di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, la nota complementare 2, lettera a), è sostituita dalla seguente:
«a)
Il tenore di zuccheri diversi, calcolato in saccarosio (“tenore di zuccheri”), dei prodotti compresi in questo capitolo corrisponde all'indicazione numerica fornita alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro — utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014 — e moltiplicato per uno dei seguenti fattori:
—
0,93 per i prodotti delle sottovoci da 2008 20 a 2008 80 , 2008 93 , 2008 97 e 2008 99 ,
—
0,95 per i prodotti delle altre voci.
Tuttavia, il tenore di zuccheri diversi, calcolato in saccarosio (“tenore di zuccheri”), dei seguenti prodotti classificati in questo capitolo:
—
prodotti a base di alghe marine e altre alghe preparate o conservate mediante processi non contemplati al capitolo 12,
—
prodotti a base di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina della voce 0714 ,
—
prodotti a base di foglie di vite,
corrisponde all'indicazione numerica che risulta da un calcolo effettuato in base a misurazioni ottenute con l'applicazione del metodo della cromatografia liquida ad alta prestazione (“metodo HPLC”), con la seguente formula:
S + (G + F) × 0,95
dove:
“S” è il tenore di saccarosio determinato mediante il metodo HPLC;
“F” è il tenore di fruttosio determinato mediante il metodo HPLC;
“G” è il tenore di glucosio determinato mediante il metodo HPLC.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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