Art. 1

Art. 1

In vigore dal 5 mar 2015
Al capitolo 20 della seconda parte della nomenclatura combinata, di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, la nota complementare 2, lettera a), è sostituita dalla seguente: «a) Il tenore di zuccheri diversi, calcolato in saccarosio (“tenore di zuccheri”), dei prodotti compresi in questo capitolo corrisponde all'indicazione numerica fornita alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro — utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014 — e moltiplicato per uno dei seguenti fattori: — 0,93 per i prodotti delle sottovoci da 2008 20 a 2008 80 , 2008 93 , 2008 97 e 2008 99 , — 0,95 per i prodotti delle altre voci. Tuttavia, il tenore di zuccheri diversi, calcolato in saccarosio (“tenore di zuccheri”), dei seguenti prodotti classificati in questo capitolo: — prodotti a base di alghe marine e altre alghe preparate o conservate mediante processi non contemplati al capitolo 12, — prodotti a base di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina della voce 0714 , — prodotti a base di foglie di vite, corrisponde all'indicazione numerica che risulta da un calcolo effettuato in base a misurazioni ottenute con l'applicazione del metodo della cromatografia liquida ad alta prestazione (“metodo HPLC”), con la seguente formula: S + (G + F) × 0,95 dove: “S” è il tenore di saccarosio determinato mediante il metodo HPLC; “F” è il tenore di fruttosio determinato mediante il metodo HPLC; “G” è il tenore di glucosio determinato mediante il metodo HPLC.»
Storico versioni

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