Art. 5

In vigore dal 4 mar 2015
1.   Gli Stati membri trasmettono i dati al livello di aggregazione specificato nell'allegato II. 2.   Gli Stati membri forniscono i necessari metadati di riferimento, in particolare per quanto concerne le fonti dei dati, la loro copertura e i metodi di compilazione utilizzati, le informazioni sulle caratteristiche della spesa per l'assistenza sanitaria nazionale e relativo finanziamento specifiche per gli Stati membri che si discostano dalle definizioni di cui all'allegato I, i riferimenti alla legislazione nazionale ove ciò costituisce la base di spesa per l'assistenza sanitaria e relativo finanziamento, nonché le informazioni su eventuali modifiche dei concetti statistici di cui al presente regolamento.
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