Art. 4
In vigore dal 4 mar 2015
1. Gli Stati membri forniscono i dati richiesti e i relativi metadati standard di riferimento su base annua. Il periodo di riferimento è l'anno civile.
2. I dati e i metadati di riferimento per l'anno di riferimento N sono trasmessi entro il 30 aprile N+2.
3. I dati e i metadati di riferimento sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) utilizzando i servizi del punto di accesso unico oppure sono resi accessibili alla consultazione da parte della Commissione (Eurostat) per via elettronica su base annua.
4. Il primo anno di riferimento è il 2014.
5. L'ultimo anno di riferimento è il 2020.
6. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri trasmettono i dati e i metadati di riferimento per l'anno di riferimento 2014 entro il 31 maggio 2016.
Storico versioni
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