Art. 4

In vigore dal 4 mar 2015
1.   Gli Stati membri forniscono i dati richiesti e i relativi metadati standard di riferimento su base annua. Il periodo di riferimento è l'anno civile. 2.   I dati e i metadati di riferimento per l'anno di riferimento N sono trasmessi entro il 30 aprile N+2. 3.   I dati e i metadati di riferimento sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) utilizzando i servizi del punto di accesso unico oppure sono resi accessibili alla consultazione da parte della Commissione (Eurostat) per via elettronica su base annua. 4.   Il primo anno di riferimento è il 2014. 5.   L'ultimo anno di riferimento è il 2020. 6.   In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri trasmettono i dati e i metadati di riferimento per l'anno di riferimento 2014 entro il 31 maggio 2016.
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