Art. 9

Entrate con destinazione specifica

In vigore dal 2 mar 2015
Entrate con destinazione specifica 1.   Le entrate con destinazione specifica sono destinate a finanziare spese determinate. 2.   Costituiscono entrate con destinazione specifica: a) i contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche, i contributi finanziari di organizzazioni internazionali per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione o dalla BEI a norma dell' del regolamento di esecuzione; b) le entrate con una destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sovvenzioni, donazioni e legati; c) le entrate provenienti dalla restituzione, in seguito a recupero, di somme indebitamente pagate; d) le entrate generate da interessi sui versamenti di prefinanziamenti, fatto salvo il disposto dell', paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; e) i rimborsi e le entrate generati dagli strumenti finanziari a norma dell'articolo 140, paragrafo 6, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; f) le entrate provenienti da successivi rimborsi di oneri fiscali a norma dell', paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. 3.   Le entrate con destinazione specifica di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), finanziano spese che sono stabilite dal donatore, previa accettazione della Commissione. Le entrate con destinazione specifica di cui al paragrafo 2, lettere e) e f), finanziano spese analoghe a quelle che le hanno generate. 4.   L'articolo 184, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 si applica mutatis mutandis. 5.   L', paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 riguardante gli atti di liberalità si applica alle entrate con destinazione specifica di cui al presente articolo, paragrafo 2, lettera b). Per quanto riguarda l', paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, l'accettazione di una liberalità è soggetta all'autorizzazione del Consiglio. 6.   Le risorse dell'11o FES corrispondenti a entrate con destinazione specifica sono rese automaticamente disponibili quando l'entrata è stata riscossa dalla Commissione. Tuttavia, le risorse dell'11o FES corrispondenti alle entrate con destinazione specifica di cui al paragrafo 2, lettera a), sono rese disponibili al momento della previsione di crediti, qualora l'accordo con lo Stato membro sia espresso in euro; i pagamenti a titolo di tali entrate possono essere effettuati solo a partire dalla riscossione.
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