Art. 27
Disposizioni relative agli impegni
In vigore dal 2 mar 2015
Disposizioni relative agli impegni
1. Si applicano l'articolo 85, eccetto il paragrafo 3, lettera c), gli articoli 86, 87, 185 e l'articolo 189, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 riguardanti gli impegni e l'esecuzione delle azioni esterne. Non si applicano l'articolo 95, paragrafo 2, l'articolo 97, paragrafo 1, lettere a) ed e), e l'articolo 98 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.
2. Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 189, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il termine per concludere i singoli contratti e le convenzioni di sovvenzione per l'attuazione dell'azione può superare i tre anni a decorrere dalla data di conclusione della convenzione di finanziamento nel caso in cui gli Stati ACP e i PTOM affidino funzioni di esecuzione del bilancio a norma dell', paragrafo 3, del presente regolamento.
3. Se le risorse dell'11o FES sono eseguite nell'ambito della gestione indiretta con gli Stati ACP o i PTOM, l'ordinatore competente può accettare, se giustificato, di prorogare il termine di due anni di cui all'articolo 86, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e il termine di tre anni di cui all'articolo 189, paragrafo 2, secondo comma.
4. Alla scadenza dei termini prorogati di cui al paragrafo 3 del presente articolo o dei termini di cui all'articolo 86, paragrafo 5, terzo comma, e all'articolo 189, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, i saldi non eseguiti sono, ove del caso, disimpegnati.
5. Per le misure adottate ai sensi degli articoli 96 e 97 dell'accordo di partenariato ACP-UE, i termini prorogati di cui al paragrafo 3 del presente articolo, all'articolo 86, paragrafo 5, terzo comma, e all'articolo 189, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 possono essere sospesi.
6. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la regolarità e la conformità sono verificate rispetto alle pertinenti disposizioni, in particolare i trattati, l'accordo di partenariato ACP-UE, la decisione sull'associazione d'oltremare, l'accordo interno, il presente regolamento e tutti gli atti adottati in applicazione di tali disposizioni.
7. Ciascun impegno giuridico prevede espressamente il potere della Commissione e della Corte dei conti di svolgere controlli e revisioni contabili e il potere dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) di effettuare indagini, sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari, contraenti e subcontraenti che hanno beneficiato di fondi dell'11o FES.
Storico versioni
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