Art. 13

Principio della trasparenza

In vigore dal 2 mar 2015
Principio della trasparenza 1.   L'11o FES è eseguito ed è oggetto di rendiconto conformemente al principio della trasparenza. 2.   Lo stato annuale degli impegni, i pagamenti e gli importi annuali delle richieste di contributi ai sensi dell' dell'accordo interno sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 3.   Fatto salvo l' del presente regolamento, si applicano l', paragrafo 2, primo comma, e l', paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 riguardante la pubblicazione di informazioni sui destinatari e di altre informazioni. Ai fini dell', paragrafo 2, secondo comma, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012, per «ubicazione» si intende, se del caso, l'equivalente alla regione a livello NUTS 2 se il destinatario è una persona fisica. 4.   Le azioni finanziate a titolo dell'11o FES possono essere attuate in regime di cofinanziamento parallelo o di cofinanziamento congiunto. Nel caso del cofinanziamento parallelo, un'azione è scissa in una serie di componenti chiaramente individuabili, ognuna delle quali è finanziata dai diversi partner cofinanziatori in modo da poter sempre individuare la destinazione finale del finanziamento. Nel caso del finanziamento congiunto, il costo totale di un'azione dev'essere ripartito tra i partner cofinanziatori e le risorse devono essere messe in comune in modo tale da non poter più individuare la fonte di finanziamento di una determinata attività svolta nell'ambito dell'azione. In tali casi, la pubblicazione a posteriori di sovvenzioni e contratti d'appalto, richiesta dall', paragrafo 2, primo comma, e dall', paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, deve rispettare le norme dell'eventuale entità delegata. 5.   Nel fornire assistenza finanziaria, la Commissione adotta, se del caso, tutte le misure necessarie per garantire la visibilità del sostegno finanziario dell'Unione, comprese misure che impongono requisiti di visibilità ai destinatari dei fondi dell'Unione, salvo in casi debitamente giustificati. La Commissione ha il compito di controllare il rispetto di tali requisiti da parte dei destinatari dei fondi.
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Principio della trasparenza (Art. 13 Regolamento (UE) 2015/323) — Testo vigente | Portale Normativo