Art. 3

In vigore dal 26 feb 2015
Qualora un nuovo produttore esportatore della Turchia fornisca alla Commissione elementi sufficienti a dimostrare che: — non ha esportato nell'Unione il prodotto descritto all', paragrafo 1, durante il periodo dell'inchiesta (dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013); — non è collegato a nessuno degli esportatori o dei produttori della Turchia soggetti alle misure istituite dal presente regolamento; — ha effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare una quantità rilevante nell'Unione, l', paragrafo 2, può essere modificato aggiungendo il nuovo produttore esportatore alle società che hanno collaborato non incluse nel campione e soggette all'aliquota media ponderata del dazio pari al 7,6 %.
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