Art. 2

In vigore dal 26 feb 2015
Gli importi depositati a titolo di dazio compensativo provvisorio in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 1195/2014, sono riscossi in via definitiva. La parte degli importi depositati che supera le aliquote definitive del dazio compensativo è svincolata.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2015/309 — Testo vigente | Portale Normativo