Art. 36
Obblighi degli Stati membri per garantire il flusso di informazioni dopo la morte di un equide
In vigore dal 17 feb 2015
Obblighi degli Stati membri per garantire il flusso di informazioni dopo la morte di un equide
1. Gli Stati membri mettono in atto procedure per la restituzione del documento di identificazione invalidato all'organismo emittente conformemente all', paragrafo 1, lettera c), punto ii).
2. Gli Stati membri possono indicare un punto di contatto cui va consegnato l'attestato di cui all', paragrafo 1, lettera c), punto i), o il documento di identificazione di cui all', paragrafo 1, lettera c), punto ii), che successivamente è trasmesso ai rispettivi organismi emittenti sul loro territorio.
Tale punto di contatto può essere un organo di collegamento di cui all' del regolamento (CE) n. 882/2004.
3. Se del caso conformemente al paragrafo 2, i dati relativi al punto di contatto, che possono essere inseriti nella banca dati centrale di cui all', sono messi a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico sul sito web di cui all', paragrafo 1.
Storico versioni
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